Ultimi aggiornamenti riguardanti la detrazione del 55%

PER I LAVORI TERMINATI DOPO IL 15/08/2009 NON SERVE L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Il contribuente che termina i lavori per la sostituzione dell’impianto termico dopo il 15 agosto 2009 è tenuto a presentare all’Enea solo la scheda informativa (Allegato E).
Con l’articolo 31 della recente Legge 99/2009 il governo ha abolito l’obbligo di produrre l’Attestato di Qualificazione Energetica (Allegato A) per coloro che intendono avvalersi della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici.
In attesa di ulteriori delucidazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico su quali debbano essere i documenti da presentare, l’Enea dispone che “coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l’allegato A che l’allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all’Enea il solo allegato E”.
La nuova documentazione va inviata, come sempre, per via telematica servendosi del portale internet predisposto dall’Enea.
Nel caso in cui il portale non sia stato ancora aggiornato per l’invio del solo Allegato E, l’Enea precisa che l’invio può essere effettuato tramite raccomandata.

POSSIBILITA’ DI DETRAZIONE PER IMMOBILI INAGIBILI REGOLARMENTE ACCATASTATI E PER QUELLI CON IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A STUFA O CAMINETTO (POTENZA SUPERIORE 15kW)
La detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico può essere riconosciuta ai contribuenti che ristrutturano un immobile dichiarato inagibile, a condizione che lo stesso sia regolarmente accatastato e sia dotato di un impianto di riscaldamento.
Tale impianto può essere costituito anche da focolari e stufe (fissi) la cui potenza nominale raggiunga almeno 15kW.
Queste, in sintesi, le affermazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella Risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009.
La Risoluzione contiene la risposta ad un interpello presentato da un contribuente proprietario di un immobile dichiarato inagibile (il termine tecnico è “unità collabente”) a seguito del sisma del 1997.

Il fatto che l’edificio sia classificato come unità collabente – secondo l’Agenzia – “non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito”.
Per tale fabbricato il contribuente può fruire della detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico prevista dall’art. 1, commi 344-349 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

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