La solita confusione nella certificazione energetica

Eliminato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, è invece rimasto l’obbligo di dotare gli immobili dell’attestato,secondo l’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, secondo le seguenti scadenze:
dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
Dal 1° luglio 2009, in caso di trasferimento di proprietà, quindi, tutti gli immobili devono essere dotati di certificazione energetica.
Tutt’ora mancano le Linee Guida per la certificazione, NON emanate nemmeno con il recente D.P.R. n. 59/2009 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs.192/2005).
Fino all’emanazione delle suddette Linee Guida nazionali, per le regioni che non hanno legiferato in materia, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
Per fare chiarezza sul corretto comportamento da tenere in caso di compravendita di immobili il Consiglio Nazionale del Notariato ha emanato lo Studio n. 334-2009/C. (da Biblus-net – Acca software)

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