Emanate linee guida nazionali sulla certificazione energetica: ecco un breve riassunto

Le “Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici”, emanate con il Decreto 26 giugno 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, entreranno in vigore il prossimo 25 luglio.
Le disposizioni contenute nelle Linee Guida si applicano alle Regioni e Province autonome che non hanno adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e rimarranno efficaci fino all’emanazione di strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.
Tutte le Regioni e le Province autonome che invece si sono già dotati di strumenti per la certificazione energetica dovranno assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida nazionali.
Attestato di Certificazione Energetica
L’attestato di certificazione energetica avrà una validità massima di dieci anni, confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative che riguardano le operazioni di controllo di efficienza energetica, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
L’attestato di certificazione energetica DEVE essere aggiornato a seguito di:
1. interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
2. installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti;
3. interventi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possano ridurre la prestazione energetica dell’edificio.
Soggetti abilitati alla certificazione
Nell’allegato III al dlgs 115/2009 si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico che certifica l’edificio, al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica dichiara l’assenza di conflitto di interessi nel proprio operato.

Sul sito Enea viene indicato che ai soli fini delle detrazioni fiscali del 55% è ancora sufficiente produrre l’attestato di qualificazione energetica attraverso il loro sito, come del resto accadeva in precedenza per le regioni e le provincie autonome che aveva già legiferato in materia.

link a sito web enea

link a sito geotherm detrazioni fiscali

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